Expatriates & Global Mobility News dall’Agenzia delle Entrate - maggio 2022

Approfondimenti a cura del team Expatriates & Global Mobility di BDO Tax 

 

Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 119 del 17 marzo 2022 n. 119 - regime impatriati non spetta, al rientro dal distacco all’estero, in caso di mantenimento delle originarie condizioni contrattuali già in essere al momento dell'espatrio.

Il caso è stato presentato all’Agenzia delle Entrate da una società italiana che ha assunto alle proprie dipendenze un dirigente nel 2014, quale responsabile della filiale americana sita a New York, disponendone contestualmente il distacco all'estero per tre anni. Il distacco in questione è stato poi ulteriormente prorogato nel 2017 e nel 2019 e risulta ancora in essere.

Il dirigente ha intenzione di rientrare in Italia mantenendo il medesimo datore di lavoro e le stesse condizioni contrattuali e quindi chiede all’Agenzia delle Entrate, rientrando da un distacco in USA avvenuto contestualmente alla sua assunzione in Italia, se può applicare il regime premiale, previsto dall’art. 16, comma 1, del D.Lgs 147/2015.

L’Istante ritiene, in buona sostanza, che il suo distacco negli Stati Uniti, avvenuto contestualmente all’assunzione italiana, è assimilabile, di fatti, ad una assunzione locale all’estero, non essendoci nel suo caso, la possibilità di confrontare il ruolo aziendale da assumere in Italia al suo rientro in Italia rispetto a quello originario (mai svolto in Italia). 

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n. 33/2020, ha ribadito che nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, il beneficio fiscale in esame non spetta in presenza dello stesso datore di lavoro, mantenendo le medesime condizioni contrattuali, e che tale preclusione sussiste anche qualora il distacco all'estero sia stato disposto contestualmente all'assunzione del lavoratore.

L’Ufficio conferma nuovamente che la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell'espatrio preclude l'accesso per il dipendente al regime speciale. Con il termine “continuità” l’Ufficio fa riferimento a tutte quelle circostanze in cui le condizioni contrattuali che, indipendentemente dal nuovo ruolo assunto al rientro dal distacco e dalla relativa retribuzione, mantengono immutato sotto il profilo sostanziale il rapporto di lavoro in essere prima dell’espatrio. Sono considerati indici di “continuità”: 

  • il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale; 
  • il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
  • l’assenza del periodo di prova;
  • le clausole volte a non liquidare i ratei delle mensilità aggiuntive maturati, nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
  • le clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.

 

 

Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 172 del 6 aprile 2022 - Regime impatriati: ammissibilità della proroga per ulteriori cinque annualità fiscali anche per cittadini britannici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 172, ha confermato che può essere riconosciuta l’estensione dell’agevolazione per lavoratori impatriati per ulteriori cinque annualità fiscali anche ai cittadini del Regno Unito in quanto, in accordo con l’art. 12 dell’accordo Brexit, deve essere garantita a quest’ultimi di godere degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

Nel caso sottoposto al Fisco, un cittadino britannico residente in Italia dal 2016, padre di due figli minorenni e proprietario di un immobile ad uso abitativo ubicato in Italia, aveva esercitato l’opzione per l’estensione del regime sugli impatriati, versando l’imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente agevolabile prodotto nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

L’Istante, quindi, chiede all’Agenzia delle Entrate, considerato che al 1° gennaio 2021, data da cui è possibile estendere l’agevolazione, era cittadino del Regno Unito, se può in ogni caso applicare la proroga del regime premiale in virtù di quanto previsto nell’Accordo Brexit sulla non discriminazione per i cittadini britannici. 

Infatti, con riferimento al caso in esame, la condizione dell'Istante di essere cittadino britannico al 1°gennaio 2021, e quindi extracomunitario, poteva precludere la possibilità di esercitare l’opzione per il rinnovo dell’applicazione del regime impatriati per ulteriori cinque anni.

Risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021:

  • i cittadini extracomunitari;
  • gli sportivi professionisti;
  • coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;
  • i cittadini italiani, rientrati in Italia alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'AIRE durante il periodo di permanenza all'estero.

Tuttavia, l’Agenzia facendo riferimento al principio di non discriminazione previsto dall'articolo 12 dell'Accordo Brexit, che garantisce ai cittadini del Regno Unito di godere degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali ed avendo l’istante esercitato correttamente l’opzione tramite il versamento previsto dal decreto “Crescita”, conferma che il lavoratore può fruire del regime agevolato per gli impatriati per l'ulteriore quinquennio 2021-2025.

 

 

Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 186 del 8 aprile 2022 – regime impatriati applicabile in caso di remote worker in Italia con mantenimento del datore di lavoro estero.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 186/2022, in continuità con quanto precedentemente stabilito, ha nuovamente confermato l'applicazione del regime fiscale per i lavoratori Impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 per un dipendente di una società estera che lavora in Italia in regime di “remote working”.

Il caso riguarda un cittadino australiano e italiano, iscritto AIRE dal 2002, dirigente di una società statunitense ed in distacco nei Paesi Bassi dal novembre 2019, che ha deciso di continuare a svolgere l’attività lavorativa in modalità di “remote working” dall’Italia, mantenendo in essere il rapporto di lavoro con la società estera.

L'Istante vorrebbe trasferirsi in Italia entro il mese di giugno 2022 e risiedervi per almeno due periodi d’imposta e chiede quindi all’Agenzia delle Entrate se può beneficiare, a partire dal periodo di imposta 2022 e per i successivi quattro, del regime agevolato previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, in modalità di remote working.

Inoltre, chiede la possibilità di fruire, successivamente al primo quinquennio di agevolazione, della proroga di ulteriori cinque periodi di imposta prevista per i lavoratori in caso in acquisto di un’unità immobiliare in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, conferma sia che l’Istante può beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 147 del 2015 per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, in modalità "remote working", a decorrere dal periodo d'imposta 2022, e potrà, altresì, fruire dell'estensione temporale del beneficio fiscale in esame ad ulteriori cinque periodi di imposta.

Viene inoltre ribadito dall’Ufficio che per poter usufruire dell’agevolazione in esame non è richiesto che l’attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato, ma che la stessa venga svolta “prevalentemente” nel territorio italiano in relazione a ciascun periodo d'imposta e che tale condizione risulta soddisfatta se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio, non potendo in questo caso il datore di lavoro agire da sostituto d’imposta in quanto ente non residente in Italia, senza una stabile organizzazione in Italia, l'Istante potrà usufruire dell'agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi.