Nuove regole per i periodi di prova nei contratti a termine

Il «Collegato lavoro» (L. n. 203/2024) è intervenuto sull’art. 7, co. 2, D.Lgs. n. 104/2022 e s.m.i., relativo al periodo di prova nei contratti a termine.

L’obiettivo consiste nel rendere più trasparenti e prevedibili le condizioni dei periodi di prova nei contratti a termine, in linea con la normativa comunitaria (direttiva UE 2019/1152).

La formulazione precedente dell’art. 7, co. 2, stabiliva che il periodo di prova nei contratti a termine dovesse essere proporzionale alla durata complessiva del contratto e al tipo di mansioni da svolgere, senza però prevedere criteri oggettivi per il suo calcolo.

Per colmare questa lacuna, il nuovo intervento ha stabilito che la durata del periodo di prova consista in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario.

Pur essendo chiara l'intenzione di risolvere l’ambiguità descritta, la nuova disposizione ha sollevato un acceso dibattito, ponendo ulteriori dubbi applicativi.