Transizione 4.0, 5.0 e IRES premiale: le novità e le semplificazioni introdotte dalla Legge di Bilancio

Come anticipato nel mese di dicembre, data la complessità burocratica e i numeri delle richieste per accedere alla misura, sono state apportate modifiche sostanziali al testo normativo: dalla cumulabilità con il credito di imposta ZES e i bandi finanziati da fondi europei, alla maggiorazione per tutti i tipi di impianti fotovoltaici.

La Legge di Bilancio, in vigore dal 1° gennaio 2025, delibera le seguenti modifiche alla misura:

  1. Eliminazione dello scaglione intermedio (2,5-10 mln). In tal modo vengono incentivati gli investimenti fino a 10 milioni di euro come è possibile vedere dallo schema che segue:
Soglie investimenti 3° classe di efficienza energetica 2° classe di efficienza energetica 1° classe di efficienza energetica
Fino a 10 milioni 45% 40% 35%
Tra 10 e 50 milioni 15% 10% 5%

Ricordiamo che:
  • 3° classe: prevede un risparmio energetico pari a almeno al 10% per l’unità produttiva o al 15% per il processo
  • 2° classe: superiore al 6% per unità produttiva o al 10% per processo
  • 1° classe: pari almeno al 3% per unità produttiva o al 5% per processo
  1. Cumulabilità con ZES/ZLS e bandi europei. Bandi, anche regionali, che inizialmente non potevano essere cumulabili con la misura perché finanziati da fondi europei, ora possono essere valutati per poter aumentare il beneficio. Il cumulo è ammesso purché il beneficio non ecceda il 100% dell’investimento del progetto di innovazione.
  2. Maggiorazione prevista per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici previste dalla norma. Per i pannelli fotovoltaici, prodotti in Europa, è prevista una maggiorazione del:
  • 130%, se con efficienza di modulo almeno pari al 21,5%.
  • 140%, se con celle ed efficienza di cella almeno pari al 23,5%;
  • 150%, se con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem ed efficienza di cella almeno pari al 24%. La maggiorazione si applica sul costo sostenuto, aumentando la base su cui si calcola l’aliquota agevolativa.
  1. ESCO come beneficiario: il credito di imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
  2. Semplificazione procedure di calcolo in caso di:
  • sostituzione di beni con caratteristiche analoghe e che hanno completato da oltre 24 mesi il loro piano di ammortamento: si può evitare il calcolo del risparmio energetico se si accetta l’aliquota corrispondente alla prima classe di efficienza energetica (al 35% per investimenti fino a 10 milioni €).
  • Progetti di innovazione realizzati per il tramite di società di servizi energetici (ESCO) con contratti EPC: viene considerato ottenuto l’efficientamento energetico per i beni acquistati nell’ambito di progetti effettuati dalle ESCO, dove è previsto l’impegno a conseguire una riduzione dei consumi energetici.
  • Possibilità, per le società di locazione operativa, di verificare il risparmio energetico conseguito rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.


Ma i vantaggi non finiscono qui. La Legge di Bilancio contiene ulteriori aggiornamenti riguardo ai beni rientranti nella disciplina 5.0: l’introduzione dell’IRES premiale.

IRES premiale per le società che nel 2025 investono in beni 5.0 o 4.0

Si tratta della riduzione dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti, qualora ricorrano 4 condizioni:

  1. accantonamento a riserva dell’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  2. destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati* per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi degli allegati A e B (4.0) e 5.0. *E, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Gli investimenti devono avere un importo maggiore a 20.000 euro ed essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025;
  3. nel periodo di imposta 2025:
  • effettuano nuove assunzioni in misura incrementale dell’1% rispetto al 2024 (dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato);
  • il numero di ULA non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
  1. nel 2024 o nel 2025 l’impresa non deve poi aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione.
Il vantaggio decade quando:
  • la quota destinata ad accantonamento viene distribuita entro 2 anni;
  • i beni vengono dismessi, ceduti, spostati, utilizzati in modo differente da quanto previsto entro 5 anni.

Si rinvia a un decreto del MEF per l’adozione delle disposizioni attuative, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.
A proposito di beni 4.0, la legge di Bilancio è intervenuta anche in materia 4.0. Vediamo com’è cambiato con la Legge di Bilancio.

Credito di imposta investimenti 4.0

Beni immateriali 4.0

Per le società che nel 2025 intendono acquistare software, la Legge di Bilancio ha abrogato il credito di imposta per i soli beni immateriali; pertanto, solo se apportano miglioramenti in termini di riduzione dei consumi energetici, potranno essere agevolati con Transizione 5.0. In alternativa, si dovrà puntare sui bandi che finanziano tali categorie di investimento.

Beni materiali 4.0

Al contempo, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) è stato fissato un limite massimo di spesa a 2,2 miliardi per il credito di imposta riservato all’acquisto di beni strumentali nuovi secondo il paradigma 4.0.

Eccezione: il limite di spesa non opera per gli investimenti ordinati e pagati entro la data di pubblicazione della legge di Bilancio 2025 (è stata pubblicata il 31/12 sulla GU ed è entrata in vigore l’1/1).

Obblighi per l’impresa: trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato. Il MIMIT comunicherà poi all’Agenzia delle

Entrate l’elenco dei beneficiari e che possono procedere alla compensazione del credito.

Affinché le imprese possano procedere con la comunicazione, sarà necessario che il MIMIT apporti le relative modifiche al modello introdotto con il decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne le modalità e i termini di invio.


Contattaci all’indirizzo finanza.agevolata@bdo.it per ulteriori informazioni.