Con il Dl PA 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo, è stata annunciata la possibilità di presentare nuovamente le istanze di riversamento del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino al 3 giugno 2025. Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo accertati con atti di recupero, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
Le imprese potranno, quindi, riversare gli importi dei crediti di imposta ricerca e sviluppo degli anni 2015-2019, con rinuncia all’eventuale contenzioso in essere, e per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017 è previsto l’allungamento di due anni (invece di uno) del termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo.
Inoltre, viene anche meno la punibilità penale per il delitto di indebita compensazione (art. 10 quater del D.Lgs 74/2000).
Termini di presentazione dell’istanza
I nuovi termini di riversamento fissati si distinguono come segue:
- se in un’unica soluzione, al 3 giugno 2025
- in caso di rateizzazione, al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026, con aggiunta in tal caso degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 4 giugno 2025.
Casistiche
- Atto di recupero definitivo alla data di presentazione della domanda. Secondo il comma 6, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato, in unica rata entro il termine del 3 giugno 2025.
- Crediti per cui pende un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza. In tal caso l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso entro il termine del 3 giugno 2025 e le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
- Atti di recupero o provvedimenti impositivi che al 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine per impugnare ex articolo 21 del D.Lgs 546/1992, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.
L’importo del credito deve essere riversato senza compensazione mediante il modello F24.
Contributo in conto capitale per chi ha effettuato il riversamento
L’articolo 19, comma 8, del Dl 25/2025 adegua al 3 giugno 2025 il termine riguardante la concessione di un contributo in conto capitale ai soggetti che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo: mentre con il comma 458 dell’articolo 1 della legge 207/2024 era fissato entro il 31 ottobre 2024, ora è entro il 3 giugno 2025.
Il contributo in conto capitale sarà commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito riversato, nel limite complessivo di spesa di 250 milioni di euro da utilizzare nell’arco di 4 anni (2025-2028). Al momento non è stato emanato alcun decreto attuativo, precedentemente previsto entro il 2 marzo 2025, pertanto, si ritiene che si debba attendere l’esito della riapertura.
Caratteristiche beneficiari
Ricordiamo che le imprese interessate dal riversamento spontaneo del credito sono quelle che:
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- dal 2017 hanno svolto attività di ricerca e sviluppo su commessa estera in modo non conforme all’interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 72, della legge 145/2018;
- hanno commesso errori nella quantificazione o individuazione delle spese ammissibili o nella determinazione della media storica di riferimento.
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