Piano Transizione 5.0: FAQ aggiornate al 10 aprile 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme al GSE, ha pubblicato una versione aggiornata delle FAQ sul piano Transizione 5.0, con l'intento di chiarire alcuni aspetti della normativa. Le modifiche e le nuove FAQ, pubblicate il 10 aprile 2025, riguardano le semplificazioni introdotte dalla legge di bilancio per la verifica della riduzione dei consumi energetici in caso di sostituzione di beni obsoleti, le peculiarità relative ai beni acquisiti in leasing, la possibilità di cumulo tra autoproduzione a distanza e CACER, il registro dei pannelli fotovoltaici, il calcolo del fabbisogno energetico e le condizioni per la cumulabilità con altre agevolazioni.

Nel frattempo, siamo in attesa delle decisioni sulla rimodulazione delle risorse e della pubblicazione delle versioni aggiornate del decreto attuativo e della circolare operativa.
L’aggiornamento delle FAQ, datato 10 aprile, introduce 4 nuove domande e ne modifica 3 per un numero complessivo pari a 42 FAQ. Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche apportate e le novità.

FAQ NUOVE

4.23 D. Per gli attivi ex art.5, comma 1, lettera a), punto 2), cui al DM 24 Luglio 2024, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo e sufficiente a consentire l’accesso al calcolo semplificato di cui all’art.38, comma 9-bis? R. Si, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo ed accettato anche per la verifica delle evidenze normative richieste per l’accesso al calcolo semplificato di cui al comma 9-bis dell’art.38. Il passaggio da uno stadio tecnologico inferiore (STAGE I) a uno significativamente superiore (STAGE V) è considerato una prova adeguata per accedere alla procedura semplificata di calcolo del risparmio energetico prevista dal comma 9-bis dell’articolo 38. In questo caso specifico di avanzamento tecnologico, non è necessario effettuare calcoli dettagliati per dimostrare la riduzione dei consumi energetici ai fini dell’applicazione della procedura semplificata.

4.24. D. Come si applica la procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio? Si fornisce una spiegazione dettagliata dei diversi scenari di applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione per l'accesso al beneficio, illustrando tre esempi pratici.

Si specifica che la norma non fissa alcun vincolo tecnologico (fermo restando quanto previsto dalla FAQ 4.19), di potenza e tipologia tra il bene obsoleto e quello nuovo. Si precisa, inoltre, che il bene sostituito deve essere dismesso e non occorre rottamarlo.
Resta ferma la necessità di redigere le certificazioni ex ante ed ex post e calcolare il risparmio assoluto in termini di tonnellate equivalenti di petrolio effettuando le eventuali normalizzazioni.

Segue la descrizione di tre esempi pratici:
  1. Sostituzione di un singolo bene obsoleto all’interno di un processo produttivo esistente: in questo caso, viene applicata la procedura semplificata per il macchinario sostituito. Il consumo energetico ex-ante del vecchio macchinario viene stimato partendo dal consumo ex-post del nuovo bene, con un incremento del 5%.
  2. Sostituzione di più beni obsoleti all’interno di un singolo processo produttivo: la procedura semplificata viene applicata a ciascun macchinario obsoleto sostituito, stimando il consumo energetico ex-ante per ognuno di essi. Viene inoltre chiarito come trattare i beni non obsoleti e non sostituiti, all’interno dello stesso processo produttivo, per i quali non si applica la semplificazione.
  3. Sostituzione di beni obsoleti e non obsoleti distribuiti su due linee produttive diverse all’interno della stessa struttura: per i beni obsoleti di entrambe le linee produttive si applica la procedura semplificata, mentre per i beni non obsoleti il risparmio energetico deve essere calcolato utilizzando le metodologie ordinarie, basate su stime e misurazioni dirette. Questo esempio include anche un riepilogo del risparmio energetico totale, con il calcolo della percentuale di riduzione rispetto ai consumi complessivi della struttura produttiva.

4.25. D. In relazione agli investimenti sostitutivi di cui al comma 9-bis, come può essere verificata la condizione per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi se gli stessi sono stati acquisiti mediante contratto di leasing? Fornisce chiarimenti su come verificare il requisito dell’ammortamento biennale per i beni acquisiti in leasing e sostituiti, nell’ambito della procedura semplificata prevista dal comma 9-bis dell’articolo 38. Viene stabilito che, per calcolare tale requisito, si deve considerare il periodo teorico di ammortamento fiscale, trattando il bene come se fosse stato acquistato in proprietà, utilizzando i coefficienti di ammortamento ministeriali.
La FAQ prosegue con un esempio pratico per spiegare come determinare il teorico periodo di ammortamento fiscale. Se un bene è stato acquisito in leasing nell’aprile del 2017, applicando il coefficiente di ammortamento del 20% previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, il bene risulterebbe interamente ammortizzato da almeno 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2025.

6.11. D. Gli impianti per l'autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, possono accedere ai benefici previsti dal Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. Decreto CACER) e dal “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” (TIAD)? La FAQ chiarisce che gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo, realizzati nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e situati nella stessa zona di mercato della struttura produttiva beneficiaria, possono cumulare i benefici con quelli previsti dal Decreto CACER e dal TIAD. Tale cumulo è possibile a condizione che vengano rispettati specifici requisiti relativi a localizzazione, titolarità e connessione alla rete, nonché i limiti di potenza e di beneficio stabiliti dal Decreto CACER.
Ciò vale sia se gli impianti sono localizzati sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva, sia nei casi di autoconsumo a distanza. Le due modalità di autoconsumo a distanza previste sono: impianto direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri e impianto che utilizza la rete di distribuzione.
Oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la Circolare operativa introduce due ulteriori requisiti per l’accesso ai benefici del Piano Transizione 5.0 per gli impianti di autoproduzione:
  • Deve esserci coincidenza tra il produttore dell’energia e il cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.), a meno che il credito d’imposta sia riconosciuto alle ESCo per progetti effettuati presso l’azienda cliente.
  • Ogni impianto di produzione di energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) realizzato in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile a una struttura produttiva per la quale sono stati avviati i progetti di innovazione.

FAQ INTEGRATE

6.1 D. Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici? È stato specificato che per gli impianti fotovoltaici, per cui è stata utilizzata un'autodichiarazione del produttore, nel frattempo che si formasse il registro, dovrà successivamente verificarne l'avvenuta iscrizione

6.4 D. Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo?
La FAQ 6.4 viene rivista nella versione del 10 aprile e viene spiegato che qualora siano già presenti presso la struttura produttiva impianti per l’autoproduzione di energia a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, l’Impresa beneficiaria deve indicarlo sulla Piattaforma informatica specificando la data di installazione dell’ultimo impianto.
Si conferma, inoltre, che nel calcolo del fabbisogno energetico va considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta, tenendo conto dell’energia totale prodotta e di quella non utilizzata.

8.6 D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee?
La FAQ conferma la metodologia per il calcolo del credito in presenza di altre misure cumulabili mediante la nettizzazione del beneficio.
Considerando che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, è possibile utilizzare due misure a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60% e il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.

 

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